Procedure concorsuali
Anche nelle situazioni di più profonda negatività, come avviene in presenza di procedure concorsuali, è possibile ricavare delle utilità, tramite i recuperi fiscali.
Recupero iva procedure concorsuali: oltre alla deducibilità a titolo di perdita, di cui il creditore può avvalersi, fin dal momento dell’apertura della procedura, è possibile, con la domanda di ammissione al passivo, partecipare alla distribuzione di eventuali riparti, ma soprattutto ottenere il recupero dell’IVA.
Formula Crediter
- Recupero iva procedure concorsuali
- Disamina gratuita delle posizioni creditorie.
- Indagine preliminare presso i Tribunali competenti.
- Monitoraggio costante delle procedure.
- Puntualità negli interventi.
- Redazione delle note di variazione.
- Recupero importo IVA, a mezzo della dichiarazione mensile immediatamente successiva all’epoca del verificarsi di tutte le condizioni normative.
- Compensi percentuali solo a risultato ottenuto.
- Screening gratuito presso gli archivi aziendali.
- Gestione on-line, tramite la piattaforma CrediterWeb.
Evitate la decadenza
A partire dal momento della conclusione della procedura fallimentare, è possibile emettere la nota di variazione per il recupero dell’IVA. Tale diritto deve essere improrogabilmente esercitato entro i termini di legge.
In difetto, svanisce ogni possibilità di recupero dell’imposta, per intervenuta decadenza.
Il recupero dell’iva nelle procedure concorsuali, alcune informazioni:
“La rettifica dell’iva dovuta per i casi di annullamento, recesso, risoluzione o per il mancato pagamento, in tutto o in parte da parte del debitore, per la presenza di procedure concorsuali in corso, è disciplinata dall’art.26 c.2 del D.P.R.633/1972.
Nel caso specifico delle procedure concorsuali, l’A.d.E., con le circolari 77/E/2000 e 8/E/2017 ha definito i requisiti richiesti per l’emissione delle note di variazione anche quando sia trascorso più di un anno dall’operazione che l’ha generata.
Questi requisiti sono caratterizzati sia dall’emissione e registrazione della fattura (D.P.R. 633/72), sia dalla insinuazione, del creditore, nel passivo fallimentare con relativa partecipazione alla procedura concorsuale.
Un altro aspetto importante da considerare, dopo che sia stata emessa la fattura, è appurare la data in cui l’insolvenza accertata venga giuridicamente ad esistere.”