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DL 08 Aprile 2020, impatti sulle procedure concorsuali

Le misure relative alle procedure concorsuali inserite nel Decreto Liquidità, hanno il fine di preservare la continuità aziendale nei casi in cui la sospensione dell’attività o la situazione di mercato, abbiano temporaneamente privato l’impresa della possibilità di saldare le fatture dovute ai fornitori.

L’idea di fondo è quella di evitare fallimenti in massa per una situazione contingente ed ovviamente non prevedibile, fornendo alle aziende un po’ di tempo per riprendersi, dopo i blocchi alla maggior parte delle attività produttive, stabiliti dai decreti tesi al contrasto del Covid 19.

L’Articolo 9 del Decreto prevede una proroga di sei mesi per tutti i termini di adempimento, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito che siano già stati omologati dal Tribunale. Viene altresì concessa una proroga di 90 giorni, per presentare un eventuale nuovo piano di risanamento.

L’Art. 10 del Decreto stabilisce la sospensione, fino al 30 giugno 2020, relativamente all’avvio di  tutte le nuove procedure fallimentari.

Il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative alla crisi d’impresa, previsto per agosto 2020, viene rinviato a settembre 2021, in modo da evitare incertezze sia nel mondo delle imprese che negli uffici giudiziari, in un periodo che comunque si preannuncia critico.